Art. 32

Disposizioni transitorie

In vigore dal 10 ago 2011
Disposizioni transitorie 1.   In deroga all’allegato II, parte A, del presente regolamento, le organizzazioni di formazione possono continuare ad applicare i programmi di formazione basati sul documento di Eurocontrol dal titolo «Guidelines for air traffic controller Common Core Content Initial Training» (Orientamenti per la formazione iniziale dei controllori del traffico aereo sui contenuti essenziali comuni), edizione del 10 dicembre 2004, per un periodo di un anno dopo l’entrata in vigore del presente regolamento. 2.   Alla data di entrata in vigore del presente regolamento, le licenze, le abilitazioni, le specializzazioni, le certificazioni mediche e i certificati rilasciati alle organizzazioni di formazione in conformità con le pertinenti disposizioni delle legislazioni nazionali sulla base della direttiva 2006/23/CE, si considerano rilasciati a norma del presente regolamento. 3.   Le persone che presentano domanda di licenza, abilitazione, specializzazione, certificazione medica o di certificato di organizzazione di formazione prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, e alle quali non sia già stata rilasciata una licenza, un’abilitazione, una specializzazione, una certificazione medica o un certificato di organizzazione di formazione, devono dimostrare la conformità con le disposizioni del presente regolamento, prima che la licenza, l’abilitazione, la specializzazione, la certificazione medica o il certificato di organizzazione di formazione siano rilasciati. 4.   L’autorità competente di uno Stato membro che ha ricevuto domanda di rilascio di un certificato prima della data di entrata in vigore del presente regolamento da parte di organizzazioni di formazione la cui autorità competente sia l’agenzia conformemente all’, rilascia la certificazione in collaborazione con l’agenzia e trasferisce il fascicolo a quest’ultima una volta rilasciato il certificato. 5.   L’autorità competente di uno Stato membro responsabile del controllo di sicurezza delle organizzazioni di formazione la cui autorità competente sia l’agenzia ai sensi dell’, trasferisce tale funzione all’agenzia sei mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.
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