Art. 28

Controllo delle attività delle organizzazioni di formazione e provvedimenti attuativi

In vigore dal 10 ago 2011
Controllo delle attività delle organizzazioni di formazione e provvedimenti attuativi 1.   Le autorità competenti verificano che siano rispettati i requisiti e le condizioni contemplate dai certificati delle organizzazioni di formazione. 2.   Le autorità competenti sottopongono periodicamente a verifica le organizzazioni di formazione allo scopo di garantire l’effettiva osservanza delle norme stabilite dal presente regolamento. 3.   Oltre alle verifiche periodiche, le autorità competenti possono effettuare verifiche senza preavviso per accertare l’effettiva osservanza dei requisiti del presente regolamento. 4.   Se le autorità competenti accertano che il titolare di un certificato di organizzazione di formazione non soddisfa più i requisiti o le condizioni ad esso relative, adotta i provvedimenti necessari, tra cui eventualmente il ritiro del certificato. 5.   I certificati rilasciati in conformità con le disposizioni del presente regolamento sono riconosciuti reciprocamente.
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