Art. 3

Definizioni

In vigore dal 10 ago 2011
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: 1.   «servizio di controllo del traffico aereo»: i servizi prestati al fine di prevenire collisioni fra aeromobili e, nell’area di manovra, collisioni fra aeromobili e ostacoli, nonché al fine di rendere spedito e mantenere ordinato il flusso di traffico aereo; 2.   «fornitore di servizi di navigazione aerea»: qualsiasi organismo, pubblico o privato, che fornisce servizi di navigazione aerea per il traffico aereo generale; 3.   «traffico aereo generale»: l’insieme dei movimenti di aeromobili civili, nonché l’insieme dei movimenti di aeromobili di Stato (compresi gli aeromobili militari, dei servizi doganali e della polizia), quando questi movimenti sono svolti secondo le procedure dell’ICAO; 4.   «licenza»: il certificato, comunque denominato, rilasciato e riportante le specializzazioni ai sensi del presente regolamento, che abilita il suo legittimo titolare a fornire servizi di controllo del traffico aereo in conformità delle abilitazioni e delle specializzazioni in esso indicate; 5.   «abilitazione»: l’autorizzazione riportata sulla licenza o a questa collegata, che ne forma comunque parte integrante e ne specifica le condizioni, le prerogative o le limitazioni particolari relative alla licenza stessa; 6.   «specializzazione dell’abilitazione»: l’autorizzazione riportata nella licenza, di cui è e parte integrante, che indica le condizioni, le prerogative o le limitazioni particolari relative alla pertinente abilitazione; 7.   «specializzazione di unità operativa»: l’autorizzazione riportata nella licenza, e parte integrante della stessa, indicante il codice ICAO della località, nonché i settori e/o le posizioni operative nei quali il titolare della licenza è abilitato a svolgere le proprie mansioni; 8.   «specializzazione linguistica»: l’autorizzazione riportata nella licenza, e parte integrante della stessa, indicante le competenze linguistiche del titolare; 9.   «specializzazione di istruttore operativo»: l’autorizzazione riportata nella licenza, e parte integrante della stessa, indicante la competenza del titolare a impartire un addestramento in posizione operativa; 10.   «codice ICAO della località»: il codice di quattro lettere formato secondo le regole dell’ICAO, di cui al manuale ICAO DOC 7910, e assegnato alla località in cui si trova una stazione aeronautica fissa; 11.   «settore»: una parte di un’aerea di controllo e/o una parte di una regione o regione superiore di informazione di volo; 12.   «formazione»: l’insieme dei corsi teorici, delle esercitazioni pratiche, comprese le simulazioni e l’addestramento in posizione operativa, finalizzati all’acquisizione e al mantenimento delle competenze necessarie per garantire servizi di controllo del traffico aereo sicuri e di qualità elevata; la formazione comprende: a) La formazione iniziale, che assicura la formazione di base e la formazione per l’abilitazione in vista dell’ottenimento della licenza di studente controllore; b) l’addestramento di unità operativa, comprensivo dell’addestramento di transizione, dell’addestramento propedeutico all’addestramento in posizione operativa e dell’addestramento operativo, che portano all’ottenimento della licenza di controllore del traffico aereo; c) La formazione continua, che consente di mantenere la validità delle specializzazioni riportate sulla licenza; d) La formazione degli istruttori che impartiscono un addestramento in posizione operativa, che consente di ottenere la specializzazione di istruttore; e) La formazione dei titolari delle licenze abilitati ad operare come esaminatore e/o valutatore delle competenze in conformità dell’; 13.   «organizzazione di formazione»: l’organizzazione certificata dall’autorità competente come idonea a fornire uno o più tipi di formazione; 14.   «programma di competenza di unità operativa»: il programma approvato che indica il metodo con cui presso l’unità operativa è mantenuta valida la competenza dei propri titolari di licenza; 15.   «programma di addestramento di unità operativa»: il programma approvato che specifica i processi e i tempi necessari per consentire l’applicazione delle procedure dell’unità operativa all’area locale sotto la sorveglianza di un istruttore operativo.
Storico versioni

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