Art. 8
Domanda di sostegno dell’Unione e pagamento degli aiuti
In vigore dal 17 giu 2011
Domanda di sostegno dell’Unione e pagamento degli aiuti
1. Le organizzazioni di produttori presentano domanda di pagamento del sostegno dell’Unione di cui all’, paragrafo 5, e all’, paragrafo 2, entro l’11 luglio 2011.
2. In deroga ai termini stabiliti a norma dell’articolo 73 del regolamento (CE) n. 1580/2007 e dell’articolo 72 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, entro l’11 luglio 2011 le organizzazioni di produttori presentano domanda di pagamento del sostegno totale dell’Unione di cui all’, paragrafi da 1 a 4, del presente regolamento in conformità della procedura di cui all’articolo 73 del regolamento (CE) n. 1580/2007 e all’articolo 72 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
Non si applica il limite massimo dell’80 % dell’importo dell’aiuto inizialmente approvato per il programma operativo di cui all’articolo 73, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1580/2007 e all’articolo 72 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.
3. Nei casi di cui all’, paragrafi 4 e 5, entro l’11 luglio 2011 i produttori non aderenti presentano alle autorità competenti degli Stati membri domanda di pagamento del sostegno dell’Unione. Gli Stati membri designano le autorità competenti entro il 30 giugno 2011.
4. Le domande di sostegno dell’Unione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono accompagnate da documenti che giustifichino l’importo del sostegno richiesto e contengono una dichiarazione scritta attestante che il richiedente non ha percepito un duplice finanziamento dell’Unione o nazionale o un indennizzo assicurativo per le operazioni ammesse a beneficiare del sostegno dell’Unione ai sensi del presente regolamento.
5. Le autorità competenti degli Stati membri non effettuano pagamenti prima che sia stato fissato il coefficiente di assegnazione di cui all’, paragrafo 3. Esse provvedono affinché tutti i pagamenti da effettuare ai fini del presente regolamento siano eseguiti entro il 15 ottobre 2011.
Storico versioni
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