Art. 5

Produttori non aderenti a organizzazioni di produttori

In vigore dal 17 giu 2011
Produttori non aderenti a organizzazioni di produttori 1.   Il sostegno dell’Unione è concesso ai produttori di ortofrutticoli non aderenti a un’organizzazione di produttori riconosciuta (di seguito: «produttori non aderenti») per effettuare operazioni di ritiro, mancata raccolta e raccolta prima della maturazione con riguardo ai prodotti di cui all’, paragrafo 1, nel corso del periodo ivi indicato. Qualora un’organizzazione di produttori sia stata sospesa conformemente all’articolo 116, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1580/2007 o all’articolo 114, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, i suoi aderenti sono considerati produttori non aderenti ai fini del presente regolamento. Il sostegno destinato alla raccolta prima della maturazione riguarda unicamente i prodotti che si trovano fisicamente nei campi e che sono stati effettivamente raccolti prima della maturazione. 2.   Nel caso dei ritiri, i produttori non aderenti stipulano un contratto con un’organizzazione di produttori riconosciuta. Il sostegno dell’Unione viene versato a tali produttori dall’organizzazione di produttori con cui hanno stipulato il contratto. Il secondo e il quinto comma dell’, paragrafo 5, e dell’, paragrafo 6, si applicano mutatis mutandis. 3.   Gli importi del sostegno da versare a norma del paragrafo 1 nella situazione di cui al paragrafo 2 sono quelli fissati nell’allegato I, parte B, meno gli importi corrispondenti ai costi reali sostenuti dall’organizzazione di produttori per il ritiro dei rispettivi prodotti, che l’organizzazione di produttori può trattenere. Tali costi sono documentati mediante la presentazione di fatture. Le organizzazioni di produttori accettano tutte le richieste ragionevoli provenienti da produttori non aderenti a un’organizzazione di produttori ai fini del presente regolamento. 4.   Per motivi debitamente giustificati, come il grado limitato di organizzazione dei produttori nello Stato membro interessato, e in modo non discriminatorio, gli Stati membri possono autorizzare un produttore non aderente a effettuare una notifica all’autorità competente dello Stato membro anziché stipulare il contratto di cui al paragrafo 2. Con riguardo a tale notifica, l’articolo 79 del regolamento (CE) n. 1580/2007 o l’articolo 78 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 si applicano mutatis mutandis. Nei casi sopra indicati, l’autorità competente dello Stato membro versa il sostegno dell’Unione direttamente al produttore, conformemente alla sua legislazione. Gli importi del sostegno sono quelli fissati nell’allegato I, parte B. 5.   Nel caso delle operazioni di mancata raccolta e raccolta prima della maturazione, i produttori non aderenti provvedono alla necessaria notifica all’autorità competente dello Stato membro secondo le modalità da esso adottate conformemente all’articolo 86, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1580/2007 o all’articolo 85, paragrafo 1, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Gli importi del sostegno dell’Unione per le operazioni di mancata raccolta e raccolta prima della maturazione sono quelli fissati a norma dell’, paragrafo 5, quarto comma.
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