Art. 7
Notifiche
In vigore dal 17 giu 2011
Notifiche
1. A decorrere dall’entrata in vigore del presente regolamento, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro le ore 12.00 (ora di Bruxelles) di ogni mercoledì, le notifiche ricevute nel corso della settimana precedente dalle organizzazioni di produttori e da produttori non aderenti. Le suddette notifiche fanno riferimento alle operazioni da effettuare ai fini del presente regolamento, in termini di quantitativi, superficie e spesa massima dell’Unione per ciascuno dei prodotti di cui all’, paragrafo 1.
Gli Stati membri si avvalgono a tal fine dei modelli riportati nell’allegato II.
Il 22 giugno 2011 gli Stati membri trasmettono alla Commissione, avvalendosi dei modelli riportati nell’allegato II, le informazioni di cui al primo comma in relazione alle operazioni di ritiro, mancata raccolta e raccolta prima della maturazione effettuate tra il 26 maggio 2011 e la data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Entro il 18 luglio 2011 gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni riguardanti i quantitativi totali ritirati, la superficie complessiva su cui sono state effettuate operazioni di mancata raccolta o di raccolta prima della maturazione e le domande di sostegno totale dell’Unione per le corrispondenti operazioni di ritiro e di mancata raccolta.
Gli Stati membri si avvalgono a tal fine del modello riportato nell’allegato III.
Non sono ammesse a beneficiare del sostegno dell’Unione le operazioni di ritiro, mancata raccolta o raccolta prima della maturazione che non siano state notificate alla Commissione in conformità del presente paragrafo.
3. Se le domande di sostegno dell’Unione notificate in conformità del paragrafo 2 superano l’importo massimo del sostegno di cui all’, la Commissione, senza l’assistenza del comitato di cui all’articolo 195, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, fissa un coefficiente di assegnazione per la concessione del sostegno totale disponibile dell’Unione sulla base delle domande ricevute. Se la domanda di sostegno non supera l’importo massimo del sostegno, il coefficiente di assegnazione è fissato al 100 %.
Gli Stati membri applicano il coefficiente di assegnazione a tutte le domande di cui all’.
Storico versioni
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