Art. 6
Controlli sulle operazioni di ritiro, mancata raccolta e raccolta prima della maturazione
In vigore dal 17 giu 2011
Controlli sulle operazioni di ritiro, mancata raccolta e raccolta prima della maturazione
1. Le operazioni di ritiro di cui agli sono soggette a controlli di primo livello conformemente all’articolo 110 del regolamento (CE) n. 1580/2007 e all’articolo 108 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Tali controlli sono tuttavia limitati al 10 % del quantitativo di prodotti ritirati dal mercato.
Per le operazioni di ritiro di cui all’, paragrafo 4, i controlli di primo livello vertono sul 100 % del quantitativo di prodotti ritirati.
2. Le operazioni di mancata raccolta e raccolta prima della maturazione di cui agli sono soggette ai controlli e alle condizioni di cui all’articolo 112 del regolamento (CE) n. 1580/2007 e all’articolo 110 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, salvo per quanto riguarda il requisito che non abbia già avuto luogo alcuna raccolta parziale. I controlli si limitano al 10 % delle zone di produzione di cui all’, paragrafo 2.
Per le operazioni di mancata raccolta e raccolta prima della maturazione di cui all’, paragrafo 5, i controlli vertono sul 100 % delle zone di produzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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