Art. 4
Organizzazioni di produttori
In vigore dal 17 giu 2011
Organizzazioni di produttori
1. Il limite massimo del 5 % di cui all’articolo 80, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1580/2007 e all’articolo 79, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 non si applica ai prodotti di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento nel caso in cui tali prodotti vengano ritirati nel corso del periodo menzionato nel suddetto articolo.
2. Le misure di mancata raccolta di cui all’articolo 85, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1580/2007 e all’articolo 84, paragrafo 1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 possono essere adottate, con riguardo ai prodotti di cui all’, paragrafo 1, del presente regolamento e per i periodi ivi menzionati, anche quando la produzione commerciale è stata prelevata dalla zona di produzione interessata durante il normale ciclo di produzione. In tali casi, gli importi compensativi di cui all’articolo 86, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1580/2007 e all’articolo 85, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 vengono proporzionalmente ridotti in funzione della produzione già raccolta, secondo quanto stabilito sulla base dei dati contabili o fiscali delle organizzazioni di produttori interessate.
3. Il contributo dell’Unione agli importi massimi fissati dagli Stati membri a norma dell’articolo 80 del regolamento (CE) n. 1580/2007 o dell’articolo 79 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 non superano gli importi fissati all’allegato I, parte A, del presente regolamento, in caso di ritiri con destinazione diversa dalla distribuzione gratuita. In caso di distribuzione gratuita, tali importi vengono raddoppiati.
4. Il massimale di un terzo della spesa di cui al secondo comma dell’articolo 103 quater, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007 e il massimale del 25 % per l’aumento del fondo operativo di cui all’articolo 67, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1580/2007 e all’articolo 66, paragrafo 3, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 non si applicano alle spese sostenute in relazione alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo nel corso del periodo di cui all’, paragrafo 1.
5. Il sostegno aggiuntivo dell’Unione viene concesso per le operazioni di ritiro, mancata raccolta e raccolta prima della maturazione effettuate con riguardo ai prodotti di cui all’, paragrafo 1, nel corso del periodo ivi indicato. Il sostegno destinato alla raccolta prima della maturazione riguarda unicamente i prodotti che si trovano fisicamente nei campi e che sono stati effettivamente raccolti prima della maturazione.
Il sostegno aggiuntivo dell’Unione non viene incluso nei programmi operativi delle organizzazioni di produttori e non è preso in considerazione ai fini del calcolo dei massimali del 4,1 % e del 4,6 % di cui all’articolo 103 quinquies, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007.
Gli importi del sostegno aggiuntivo dell’Unione per i ritiri sono fissati nell’allegato I, parte B, del presente regolamento.
In caso di mancata raccolta e raccolta prima della maturazione, gli Stati membri fissano gli importi del sostegno aggiuntivo dell’Unione per ettaro a un livello che copra al massimo il 90 % degli importi fissati per i ritiri nell’allegato I, parte B, del presente regolamento.
Il sostegno aggiuntivo dell’Unione è concesso anche qualora le organizzazioni di produttori non prevedano tali operazioni nell’ambito dei propri programmi operativi.
6. Le spese sostenute conformemente al presente articolo fanno parte del fondo operativo delle organizzazioni di produttori. Gli articoli 103 ter, paragrafo 2, e 103 quinquies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 non si applicano al sostegno aggiuntivo dell’Unione di cui al paragrafo 5 del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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