Art. 1

Campo di applicazione

In vigore dal 17 giu 2011
Campo di applicazione 1.   Per il periodo dal 26 maggio al 30 giugno 2011, è concesso un sostegno eccezionale alle organizzazioni di produttori di cui all’articolo 122, lettera a), punto iii), del regolamento (CE) n. 1234/2007 e ai produttori che non aderiscono a tali organizzazioni, in relazione ai seguenti prodotti del settore ortofrutticolo destinati al consumo fresco: a) pomodori di cui al codice NC 0702 00 00 ; b) lattughe di cui ai codici NC 0705 11 00 e NC 0705 19 00 e indivie ricce e scarole di cui al codice NC 0705 29 00 ; c) cetrioli di cui al codice NC 0707 00 05 ; d) peperoni di cui al codice NC 0709 60 10 ; e) zucchine di cui al codice NC 0709 90 70 . 2.   Le misure adottate nell’ambito del presente regolamento sono considerate misure d’intervento destinate a regolarizzare i mercati agricoli ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio (4).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2011:585:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Campo di applicazione (Art. 1 Regolamento (UE) 2011/585) — Testo vigente | Portale Normativo