Art. 1
Campo di applicazione
In vigore dal 17 giu 2011
Campo di applicazione
1. Per il periodo dal 26 maggio al 30 giugno 2011, è concesso un sostegno eccezionale alle organizzazioni di produttori di cui all’articolo 122, lettera a), punto iii), del regolamento (CE) n. 1234/2007 e ai produttori che non aderiscono a tali organizzazioni, in relazione ai seguenti prodotti del settore ortofrutticolo destinati al consumo fresco:
a)
pomodori di cui al codice NC 0702 00 00 ;
b)
lattughe di cui ai codici NC 0705 11 00 e NC 0705 19 00 e indivie ricce e scarole di cui al codice NC 0705 29 00 ;
c)
cetrioli di cui al codice NC 0707 00 05 ;
d)
peperoni di cui al codice NC 0709 60 10 ;
e)
zucchine di cui al codice NC 0709 90 70 .
2. Le misure adottate nell’ambito del presente regolamento sono considerate misure d’intervento destinate a regolarizzare i mercati agricoli ai sensi dell’, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio (4).
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