Art. 8
Sistema di certificazione per funzioni di manutenzione esternalizzate
In vigore dal 10 mag 2011
Sistema di certificazione per funzioni di manutenzione esternalizzate
1. Qualora un soggetto responsabile della manutenzione decida di esternalizzare una o più delle funzioni di cui all’, paragrafo 1, lettere b), c) e d), o parte di esse, la certificazione volontaria dell’impresa appaltatrice nell’ambito del sistema di certificazione del presente regolamento stabilisce per il soggetto responsabile della manutenzione una presunzione di conformità ai pertinenti requisiti di cui all’allegato III, nella misura in cui tali requisiti sono coperti dalla certificazione volontaria dell’impresa appaltatrice. In assenza di tale certificazione, il soggetto responsabile della manutenzione dimostra all’organismo di certificazione la propria conformità a tutti i requisiti di cui all’allegato III per quanto riguarda le funzioni che decide di esternalizzare.
2. La certificazione relativa alle funzioni di manutenzione esternalizzate, o parte di esse, viene rilasciata dagli organismi di certificazione, seguendo le stesse procedure indicate agli , paragrafo 3, adattate al caso specifico del richiedente. Esse sono valide in tutto il territorio dell’Unione.
Nel valutare le domande di certificati relativi alle funzioni di manutenzione esternalizzate, o parte di esse, gli organismi di certificazione seguono i principi illustrati nell’allegato I.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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