Art. 7
Sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione
In vigore dal 10 mag 2011
Sistema di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione
1. La certificazione si basa su una valutazione della capacità del soggetto responsabile della manutenzione di soddisfare i pertinenti requisiti dell’allegato III e di applicarli in modo coerente. Deve inoltre comprendere un sistema di supervisione per garantire l’ininterrotta conformità ai requisiti applicabili dopo il rilascio del certificato SRM.
2. I soggetti responsabili della manutenzione chiedono la certificazione utilizzando il pertinente modulo dell’allegato IV e fornendo le prove documentali delle procedure precisate all’allegato III. Essi presentano prontamente tutte le informazioni supplementari richieste dall’organismo di certificazione. Nel valutare le domande gli organismi di certificazione applicano i requisiti e i criteri di valutazione di cui all’allegato III.
3. L’organismo di certificazione decide non oltre quattro mesi dopo che gli siano state trasmesse tutte le informazioni necessarie, oltre alle eventuali informazioni supplementari, dal soggetto responsabile della manutenzione che chiede il certificato. L’organismo di certificazione effettua la necessaria valutazione sul sito o sui siti del soggetto responsabile della manutenzione prima di procedere al rilascio del certificato. La decisione relativa al rilascio del certificato viene comunicata al soggetto responsabile della manutenzione utilizzando il modulo pertinente che figura all’allegato V.
4. Un certificato SRM è valido per un periodo non superiore a cinque anni. Il titolare del certificato informa immediatamente l’organismo di certificazione in merito a tutti i cambiamenti significativi delle circostanze esistenti al momento in cui il certificato originale è stato rilasciato per permettere al suddetto organismo di decidere se modificarlo, rinnovarlo o revocarlo.
5. L’organismo di certificazione espone nei dettagli le motivazioni sulle quali si basano le sue decisioni. L’organismo di certificazione notifica la propria decisione e le relative motivazioni al soggetto responsabile della manutenzione, assieme alle indicazioni relative alla procedura, al termine entro il quale presentare ricorso e ai recapiti dell’organismo di appello.
6. L’organismo di certificazione effettua un’attività di supervisione almeno una volta all’anno su dei siti selezionati, rappresentativi sotto il profilo geografico e funzionale di tutte le attività dei soggetti responsabili della manutenzione da esso certificati, per verificare che tali soggetti soddisfino i criteri di cui all’allegato III.
7. Se l’organismo di certificazione ritiene che un soggetto responsabile della manutenzione non soddisfi più i requisiti sulla cui base è stato rilasciato il certificato SRM, concorda un piano di miglioramento con il soggetto in questione, limita l’ambito di applicazione del certificato o lo sospende, a seconda del grado di non conformità.
In caso di persistenza della non conformità ai requisiti di certificazione o all’eventuale piano di miglioramento, l’organismo di certificazione limita l’ambito di applicazione o revoca il certificato SRM, motivando la propria decisione, fornendo al contempo delle indicazioni relative alla procedura, al termine per presentare ricorso e ai recapiti dell’organismo di appello.
8. Quando un’impresa ferroviaria o un gestore dell’infrastruttura chiede un certificato o un’autorizzazione di sicurezza, si applica quanto segue per quanto riguarda i carri merci utilizzati:
a)
se è il richiedente che effettua la manutenzione dei carri merci, acclude nell’ambito della sua domanda un certificato SRM valido, se è disponibile, oppure la sua capacità in quanto soggetto responsabile della manutenzione viene valutata nell’ambito della sua domanda di un certificato o di un’autorizzazione di sicurezza;
b)
se la manutenzione dei carri merci viene effettuata da altri soggetti diversi dal richiedente, quest’ultimo garantisce, attraverso il suo sistema di gestione della sicurezza, il controllo di tutti i rischi connessi alla sua attività, incluso l’utilizzo di tali carri, ove si applica, in particolare, il disposto dell’ del presente regolamento.
Gli organismi di certificazione e le autorità nazionali preposte alla sicurezza procedono ad un ampio scambio di vedute, in tutte le circostanze, allo scopo di evitare qualsiasi duplicazione delle valutazioni.
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