Art. 5

Relazioni tra i soggetti che partecipano alla procedura di manutenzione

In vigore dal 10 mag 2011
Relazioni tra i soggetti che partecipano alla procedura di manutenzione 1.   Le imprese ferroviarie o i gestori dell’infrastruttura provvedono affinché, prima della partenza, i carri merci che essi utilizzano dispongano di un soggetto responsabile della manutenzione certificato e che l’utilizzo di tali carri merci corrisponda all’ambito del certificato. 2.   Tutti i soggetti che partecipano alla procedura di manutenzione si scambiano le informazioni pertinenti conformemente ai criteri di cui ai punti I.7 e I.8 dell’allegato III. 3.   Sulla base di accordi contrattuali, un’impresa ferroviaria può chiedere informazioni a fini operativi sulla manutenzione di un carro merci. Il soggetto responsabile della manutenzione del carro merci risponde a tale richiesta sia direttamente che attraverso altre parti appaltatrici. 4.   Sulla base di accordi contrattuali, un soggetto responsabile della manutenzione può chiedere informazioni sul funzionamento di un carro merci. L’impresa ferroviaria o il gestore dell’infrastruttura risponde a tale richiesta sia direttamente che attraverso altre parti appaltatrici. 5.   Tutte le parti appaltatrici si scambiano informazioni su malfunzionamenti, incidenti, inconvenienti, semi incidenti e altri eventi pericolosi connessi alla sicurezza, nonché su tutte le eventuali restrizioni all’uso di carri merci. 6.   I certificati di soggetti responsabili della manutenzione vengono accettati come prova della capacità di un’impresa ferroviaria o di un gestore dell’infrastruttura di rispondere ai requisiti che disciplinano la manutenzione e il controllo di appaltatori e fornitori specificato all’allegato II, punti B.1, B.2, B.3 e C.1, ai regolamenti della Commissione (UE) n. 1158/2010, del 9 dicembre 2010, relativo a un metodo di sicurezza comune per valutare la conformità ai requisiti di ottenimento di certificati di sicurezza della rete ferroviaria (4) e (UE) n. 1169/2010, del 10 dicembre 2010, concernente un metodo di sicurezza comune per la valutazione della conformità ai requisiti per ottenere un’autorizzazione di sicurezza per l’infrastruttura ferroviaria (5), a meno che l’autorità preposta alla sicurezza sia in grado di dimostrare l’esistenza di un rischio notevole per la sicurezza. 7.   Se una parte appaltatrice, in particolare un’impresa ferroviaria, ha un valido motivo per ritenere che un particolare soggetto responsabile della manutenzione non soddisfi i requisiti di cui all’articolo 14 bis, paragrafo 3, della direttiva 2004/49/CE o i requisiti di certificazione del presente regolamento, ne informa immediatamente l’organismo di certificazione. L’organismo di certificazione adotta le misure opportune per verificare la veridicità dell’asserita non conformità e informa dei risultati della sua indagine le parti interessate (tra cui la competente autorità nazionale preposta alla sicurezza se del caso). 8.   In caso di cambiamento del soggetto responsabile della manutenzione, il titolare dell’immatricolazione, come prevede l’articolo 33, paragrafo 3, della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), informa nei tempi prescritti l’organismo di immatricolazione, definito all’, paragrafo 1, della decisione 2007/756/CE della Commissione (7), in modo che quest’ultimo possa aggiornare il Registro di immatricolazione nazionale. Il soggetto responsabile della manutenzione precedente trasmette il diario di manutenzione al titolare dell’immatricolazione o al nuovo soggetto responsabile della manutenzione. Il precedente soggetto responsabile della manutenzione è sollevato dalle sue responsabilità quando è cancellato dal Registro di immatricolazione nazionale. Se alla data della cancellazione del precedente soggetto responsabile della manutenzione nessun nuovo soggetto ha manifestato la propria accettazione della condizione di soggetto responsabile della manutenzione, l’immatricolazione del veicolo viene sospesa.
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