Art. 3

Definizioni

In vigore dal 10 mag 2011
Definizioni 1.   Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’ della direttiva 2004/49/CE. 2.   Inoltre, valgono le seguenti definizioni: a) «accreditamento», l’accreditamento definito all’, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 765/2008; b) «certificato SRM», certificato rilasciato ad un soggetto responsabile della manutenzione ai fini dell’articolo 14 bis, paragrafo 4, della direttiva 2004/49/CE; c) «organismo di certificazione», un organismo, designato a norma dell’, competente ai fini della certificazione di soggetti responsabili della manutenzione, sulla base dei criteri di cui all’allegato II; d) «carro merci»: veicolo non semovente progettato per il trasporto di merci o altro materiale da utilizzare per attività di costruzione o manutenzione di infrastrutture; e) «officina di manutenzione», organizzazione mobile o fissa composta da personale, incluso quello con responsabilità direttive, strumenti e impianti finalizzata a effettuare la manutenzione di veicoli, parti, componenti o subassemblaggi di veicoli; f) «reimmissione in servizio», l’assicurazione fornita al gestore per la manutenzione della flotta dal soggetto che effettua la manutenzione che quest’ultima è stata effettuata secondo gli ordini di manutenzione; g) «ritorno in esercizio», assicurazione, sulla base della reimmissione in servizio, fornita all’utente, vale a dire un’impresa ferroviaria o un detentore, da parte del soggetto responsabile della manutenzione, che sono state completate tutte le necessarie operazioni di manutenzione e che il carro, precedentemente rimosso dall’attività, può essere ora utilizzato in piena sicurezza, eventualmente nel rispetto di temporanee restrizioni di uso.
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