Art. 10

Trasmissione delle informazioni alla Commissione e all’Agenzia

In vigore dal 10 mag 2011
Trasmissione delle informazioni alla Commissione e all’Agenzia 1.   Entro il 30 novembre 2011, gli Stati membri comunicano alla Commissione se gli organismi di certificazione sono organismi accreditati, organismi riconosciuti o autorità nazionali preposte alla sicurezza. Eventuali modifiche della suddetta situazione vengono inoltre comunicate alla Commissione entro un mese dal loro verificarsi. 2.   Entro il 31 maggio 2012, gli Stati membri comunicano alla Agenzia gli organismi di certificazione riconosciuti. Gli organismi di accreditamento definiti nel regolamento (CE) n. 765/2008 informano l’Agenzia in merito agli organismi di certificazione accreditati. Eventuali modifiche vengono inoltre comunicate all’Agenzia entro un mese dal loro verificarsi. 3.   Gli organismi di certificazione comunicano all’Agenzia tutti i certificati SRM o certificati per funzioni specifiche a norma dell’, paragrafo 1, rilasciati, modificati, rinnovati o revocati, entro una settimana dalla relativa decisione, utilizzando i moduli di cui all’allegato V. 4.   L’Agenzia conserva le registrazioni di tutte le informazioni trasmesse a norma dei paragrafi 2 e 3 e le mette a disposizione del pubblico.
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