Art. 12

Disposizioni transitorie

In vigore dal 10 mag 2011
Disposizioni transitorie 1.   Le seguenti disposizioni transitorie si applicano fatto salvo l’. 2.   A decorrere dal 31 maggio 2012, tutti i certificati SRM vengono rilasciati in conformità al presente regolamento ai soggetti responsabili della manutenzione di carri merci, fatto salvo l’articolo 14 bis, paragrafo 8, della direttiva 2004/49/CE. 3.   I certificati rilasciati da un organismo di certificazione entro e non oltre il 31 maggio 2012 sulla base di principi e criteri equivalenti a quelli del Protocollo di intesa che stabilisce i principi fondamentali di un sistema comune di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione di carri merci, firmato dagli Stati membri il 14 maggio 2009, sono riconosciuti equivalenti ai certificati SRM rilasciati a norma del presente regolamento per il loro periodo di validità originale sino e non oltre al 31 maggio 2015. 4.   I certificati rilasciati da un organismo di certificazione a soggetti responsabili della manutenzione entro e non oltre il 31 maggio 2012 sulla base della legislazione nazionale vigente prima dell’entrata in vigore del presente regolamento ed equivalente al presente regolamento, in particolare gli e gli allegati I e III, sono riconosciuti equivalenti ai certificati SRM rilasciati a norma del regolamento per il loro periodo originale di validità fino e non oltre al 31 maggio 2015. 5.   I certificati rilasciati alle officine di manutenzione entro e non oltre il 31 maggio 2014 sulla base della legislazione nazionale vigente prima dell’entrata in vigore del presente regolamento ed equivalente al presente regolamento, sono riconosciuti equivalenti ai certificati per officine di manutenzione che assumono la funzione di esecuzione della manutenzione rilasciati a norma del presente regolamento per il loro periodo originale di validità fino e non oltre al 31 maggio 2017. 6.   Fatti salvi i paragrafi da 3 a 5, i soggetti responsabili della manutenzione per carri merci che sono stati iscritti nel registro di immatricolazione nazionale entro e non oltre il 31 maggio 2012 vengono certificati in conformità al presente regolamento entro e non oltre il 31 maggio 2013. Durante questo periodo, le auto dichiarazioni di conformità di soggetti responsabili della manutenzione ai pertinenti requisiti del presente regolamento o del protocollo di intesa che istituisce i principi fondamentali di un sistema comune di certificazione dei soggetti responsabili della manutenzione di carri merci, firmato dagli Stati membri il 14 maggio 2009, vengono riconosciuti equivalenti a certificati SRM rilasciati a norma del presente regolamento. 7.   Le imprese ferroviarie e i gestori dell’infrastruttura che hanno già ottenuto la certificazione in conformità agli della direttiva 2004/49/CE entro e non oltre il 31 maggio 2012 non devono chiedere un certificato SRM per il periodo originale di validità dei loro certificati per la manutenzione dei carri di cui sono responsabili in quanto soggetto responsabile della manutenzione.
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