Art. 9

Ruolo del regime di supervisione

In vigore dal 10 mag 2011
Ruolo del regime di supervisione Se un’autorità nazionale preposta alla sicurezza, ha un valido motivo per ritenere che un particolare soggetto responsabile della manutenzione non soddisfi i requisiti di cui all’articolo 14 bis, paragrafo 3, della direttiva 2004/49/CE o i requisiti di certificazione del presente regolamento, adotta immediatamente le necessarie decisioni e ne informa la Commissione, l’Agenzia, le altre autorità competenti, l’organismo di certificazione e le altre parti interessate.
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