Art. 6

Organismi di certificazione

In vigore dal 10 mag 2011
Organismi di certificazione 1.   I certificati SRM vengono rilasciati da qualsiasi organismo di certificazione competente, scelto dal soggetto responsabile della manutenzione richiedente. 2.   Gli Stati membri provvedono affinché gli organismi di certificazione siano conformi ai criteri e ai principi generali di cui all’allegato II e a qualsiasi successivo sistema di accreditamento settoriale. 3.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che le decisioni adottate dagli organismi di certificazione siano soggette a controllo giurisdizionale. 4.   Al fine di armonizzare le impostazioni nella valutazione delle domande, gli organismi di certificazione cooperano tra loro sia all’interno degli Stati membri che in tutta l’Unione. 5.   L’Agenzia organizza e facilita la cooperazione tra gli organismi di certificazione.
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