Art. 2

Ambito di applicazione

In vigore dal 10 mag 2011
Ambito di applicazione 1.   Il sistema di certificazione si applica a qualsiasi soggetto responsabile della manutenzione di carri merci da utilizzare sulla rete ferroviaria all’interno dell’Unione. 2.   L’officina di manutenzione o qualsiasi organizzazione che assume una parte delle funzioni specificate all’ può applicare il sistema di certificazione su base volontaria, sulla base dei principi specificati all’ e all’allegato I. 3.   I riferimenti al gestore dell’infrastruttura contenuti negli si intendono in relazione alle operazioni effettuate con carri merci per il trasporto di materiali da costruzione o per le attività di manutenzione dell’infrastruttura. Quando utilizza carri merci a questo fine, si ritiene che un gestore dell’infrastruttura operi a titolo di impresa ferroviaria.
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