Art. 9
In vigore dal 2 mar 2011
1. L’, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di:
a)
interessi o altri profitti dovuti su detti conti, o
b)
pagamenti dovuti nell’ambito di contratti, accordi o obblighi conclusi o sorti prima della data in cui la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo di cui all’ sono stati designati dal comitato delle sanzioni, dal Consiglio di sicurezza o dal Consiglio,
purché tali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati conformemente all’, paragrafo 1.
2. L’, paragrafo 2, non osta a che enti finanziari o creditizi dell’Unione accreditino i conti congelati quando ricevono fondi trasferiti verso i conti di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo figurante nell’elenco, purché ogni versamento su tali conti sia anch’esso congelato. L’ente finanziario o creditizio informa senza indugio l’autorità competente pertinente in merito a tali transazioni.
Storico versioni
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