Art. 9

In vigore dal 2 mar 2011
1.   L’, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di: a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti, o b) pagamenti dovuti nell’ambito di contratti, accordi o obblighi conclusi o sorti prima della data in cui la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo di cui all’ sono stati designati dal comitato delle sanzioni, dal Consiglio di sicurezza o dal Consiglio, purché tali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati conformemente all’, paragrafo 1. 2.   L’, paragrafo 2, non osta a che enti finanziari o creditizi dell’Unione accreditino i conti congelati quando ricevono fondi trasferiti verso i conti di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo figurante nell’elenco, purché ogni versamento su tali conti sia anch’esso congelato. L’ente finanziario o creditizio informa senza indugio l’autorità competente pertinente in merito a tali transazioni.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2011:204:oj#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 9 Regolamento (UE) 2011/204 — Testo vigente | Portale Normativo