Art. 10
In vigore dal 2 mar 2011
In deroga all’ e purché un pagamento da parte di una persona, di un’entità o di un organismo di cui agli allegati II o III sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o di un’obbligazione sorta per la persona, l’entità o l’organismo in questione prima della data di designazione di tale persona, entità o organismo, le autorità competenti degli Stati membri, indicate sui siti web elencati nell’allegato IV, possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:
a)
l’autorità competente in questione abbia stabilito che:
i)
i fondi o le risorse economiche siano utilizzati per un pagamento da una persona, un’entità o un organismo di cui agli allegati II o III;
ii)
il pagamento non viola l’, paragrafo 2;
b)
se l’autorizzazione riguarda una persona, un’entità o un organismo di cui all’allegato II, lo Stato membro interessato abbia informato il comitato delle sanzioni della sua intenzione di concedere un’autorizzazione con un preavviso di dieci giorni lavorativi;
c)
se l’autorizzazione riguarda una persona, un’entità o un organismo di cui all’allegato III, lo Stato membro interessato abbia informato, almeno due settimane prima del rilascio dell’autorizzazione, gli altri Stati membri e la Commissione di questa decisione e della sua intenzione di concedere un’autorizzazione.
Storico versioni
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