Art. 13

In vigore dal 2 mar 2011
1.   Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti: a) a fornire immediatamente all’autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono situati, quale indicata sui siti web elencati nell’allegato IV, qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali i dati relativi ai conti e agli importi congelati conformemente all’, e a trasmettere tali informazioni alla Commissione, direttamente o attraverso gli Stati membri, e b) a collaborare con detta autorità competente per la verifica di queste informazioni. 2.   Qualsiasi informazione fornita o ricevuta conformemente al presente articolo è utilizzata unicamente per gli scopi per i quali è stata fornita o ricevuta.
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