Art. 4
In vigore dal 2 mar 2011
Al fine di impedire il trasferimento dei beni e delle tecnologie che figurano nell’elenco comune delle attrezzature militari o la cui vendita, fornitura, trasferimento, esportazione o importazione sono vietati dal presente regolamento, per tutte le merci che entrano nel territorio doganale dell’Unione o escono da tale territorio dirette in Libia o provenienti da tale paese, oltre alle norme che disciplinano l’obbligo di fornire informazioni prima dell’arrivo o della partenza, stabilite nelle disposizioni pertinenti sulle dichiarazioni sommarie di entrata e di uscita e sulle dichiarazioni doganali del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (5), e del regolamento (CEE) n. 2454/93 che ne fissa talune disposizioni d'applicazione (6), la persona che fornisce tali informazioni dichiara se i beni rientrano nell’elenco comune delle attrezzature militari o nel presente regolamento e, nel caso in cui la loro esportazione sia soggetta ad autorizzazione, fornisce precisazioni sulla licenza di esportazione rilasciata. Questi elementi aggiuntivi sono presentati alle autorità doganali competenti dello Stato membro interessato, per iscritto o utilizzando una dichiarazione in dogana, a seconda dei casi.
Storico versioni
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