Art. 8
In vigore dal 2 mar 2011
In deroga all’, le autorità competenti degli Stati membri elencate nell’allegato IV possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati, a condizione che:
a)
i fondi o le risorse economiche in questione siano oggetto di un vincolo giudiziario, amministrativo o arbitrale sorto prima della data in cui la persona, l’entità o l’organismo di cui all’ sono stati inseriti negli allegati II o III o di una sentenza giudiziaria, amministrativa o arbitrale pronunciata prima di tale data;
b)
i fondi o le risorse economiche in questione vengano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o riconosciuti validi da tale sentenza, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;
c)
il vincolo o la decisione non vada a favore di una persona, di un’entità o di un organismo elencati negli allegati II o III;
d)
il riconoscimento del vincolo o della sentenza non sia contrario all’ordine pubblico dello Stato membro interessato;
e)
se l’autorizzazione riguarda una persona, un’entità o un organismo di cui all’allegato II, lo Stato membro abbia notificato il vincolo o la sentenza al comitato delle sanzioni, e
f)
se l’autorizzazione riguarda una persona, un’entità o un organismo di cui all’allegato III, lo Stato membro interessato abbia informato gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni concesse a norma del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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