Art. 9
Presentazione di un progetto di atto
In vigore dal 25 feb 2011
Presentazione di un progetto di atto
1. La Commissione presenta al comitato permanente per la catena alimentare e per la salute degli animali (di seguito «il comitato»), entro sei mesi dal ricevimento delle conclusioni dell’Autorità, un progetto della relazione di riesame da approvare nel corso della sua riunione.
Viene data al richiedente la possibilità di presentare osservazioni concernenti il progetto della relazione di riesame entro un termine, non superiore a trenta giorni, stabilito dalla Commissione.
2. Sulla base del progetto della relazione di riesame, e tenuto conto dei commenti presentati dal richiedente entro il termine stabilito dalla Commissione ai sensi del paragrafo 1, viene adottato un atto conformemente alla procedura di cui all’articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, in cui si stabilisce:
a)
che una sostanza attiva è iscritta nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE e si indicano eventualmente le condizioni e le restrizioni che si applicano;
b)
che una sostanza attiva non è iscritta nell’allegato I di tale direttiva.
Storico versioni
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