Art. 8
Conclusioni dell’Autorità
In vigore dal 25 feb 2011
Conclusioni dell’Autorità
1. Entro quattro mesi a decorrere dalla scadenza del periodo previsto per la presentazione di osservazioni scritte, l’Autorità adotta una conclusione con la quale determina se la sostanza attiva è suscettibile di soddisfare i requisiti di cui all’ della direttiva 91/414/CEE, ne informa il richiedente, gli Stati membri e la Commissione e la mette a disposizione del pubblico.
Ove opportuno, l’Autorità inserisce nelle sue conclusioni le misure di attenuazione dei rischi proposte nel progetto di relazione di valutazione in rapporto alle utilizzazioni previste.
2. Se del caso, l’Autorità organizza una consultazione di esperti, compresi gli esperti dello Stato membro relatore.
In tal caso, il periodo di quattro mesi per l’adozione della conclusione, stabilito al paragrafo 1, è prorogato di due mesi.
3. Se l’Autorità necessita di ulteriori informazioni, essa, in consultazione con lo Stato membro relatore, stabilisce per il richiedente un termine massimo di tre mesi per fornire tali informazioni agli Stati membri, alla Commissione e all’Autorità stessa. Essa ne informa il richiedente, la Commissione e gli Stati membri. Per quanto riguarda le domande per le quali è stata pubblicata una decisione sulla completezza entro il 31 dicembre 2005, il termine massimo è di cinque mesi.
4. Entro due mesi dal ricevimento delle informazioni supplementari, lo Stato membro relatore valuta tali informazioni e presenta all’Autorità un addendum al progetto di relazione di valutazione. Per quanto riguarda le domande per le quali è stata pubblicata una decisione sulla completezza entro il 31 dicembre 2005, il termine è di tre mesi.
5. Se l’Autorità richiede informazioni supplementari conformemente al paragrafo 3, il periodo dalla data di tale richiesta alla data di presentazione dell’addendum al progetto di relazione di valutazione non è preso in considerazione per il calcolo del periodo per l’adozione della conclusione di cui ai paragrafi 1 e 2.
6. Nella sua conclusione, l’Autorità tiene conto unicamente delle informazioni supplementari richieste da essa o dallo Stato membro relatore e ricevute nel corso del periodo di tempo concesso.
7. L’Autorità stabilisce il formato delle sue conclusioni, che contengono dettagli riguardanti la procedura di valutazione e le proprietà della sostanza attiva interessata.
Storico versioni
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