Art. 5
Presentazione di informazioni da parte di terzi
In vigore dal 25 feb 2011
Presentazione di informazioni da parte di terzi
1. Qualunque persona o qualunque Stato membro che intenda presentare allo Stato membro relatore informazioni che possono contribuire alla valutazione, in particolare per quanto riguarda gli effetti potenzialmente pericolosi della sostanza attiva o dei suoi residui sulla salute umana e animale e sull’ambiente, deve farlo, fatto salvo quanto stabilito nell’ della direttiva 91/414/CEE, entro un termine non superiore a tre mesi a decorrere dalla pubblicazione di una decisione sulla completezza per la sostanza attiva in esame.
2. Lo Stato membro relatore invia senza indugio all’Autorità e al richiedente le informazioni ricevute da terzi.
3. Il richiedente può inviare le sue osservazioni sulle informazioni di cui al paragrafo 2 allo Stato membro relatore e all’Autorità entro due mesi dal ricevimento di tali informazioni.
Storico versioni
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