Art. 3
Fascicoli
In vigore dal 25 feb 2011
Fascicoli
1. Il fascicolo ricapitolativo comprende:
a)
dati relativi ad una o più utilizzazioni rappresentative di almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in grado di dimostrare che i requisiti di cui all’ della direttiva 91/414/CEE sono soddisfatti;
b)
per ciascun punto dei requisiti in materia di dati applicabili alla sostanza attiva indicati nell’allegato II della direttiva 91/414/CEE, i riassunti e i risultati di prove e studi, il nome del loro proprietario e della persona o dell’istituto che ha effettuato le prove e gli studi;
c)
per ciascun punto dei requisiti in materia di dati applicabili al prodotto fitosanitario indicati nell’allegato III della direttiva 91/414/CEE, i riassunti e i risultati di prove e studi, il nome del loro proprietario e della persona o dell’istituto che ha effettuato le prove e gli studi in rapporto con la valutazione dei criteri definiti nell’ di tale direttiva, tenuto conto del fatto che dati lacunosi in un fascicolo, come stabilito negli allegati II o III di tale direttiva, a causa della gamma delle utilizzazioni rappresentative proposte, possono ostacolare l’iscrizione delle sostanze nell’allegato I di tale direttiva;
d)
un elenco di controllo da cui risulti che il fascicolo di cui al paragrafo 2 è completo;
e)
i motivi per i quali le relazioni sulle prove e sugli studi presentate sono necessarie per l’iscrizione della sostanza attiva in esame;
f)
una valutazione di tutte le informazioni presentate;
g)
se del caso, una copia della domanda dei livelli di residuo di cui all’ del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) o una giustificazione per la mancata presentazione di tale copia della domanda;
2. Il fascicolo completo contiene il testo integrale delle singole relazioni di prove e di studi concernenti l’insieme delle informazioni di cui alle lettere b) e c) del paragrafo 1 nonché un elenco di tali prove e studi.
Storico versioni
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