Art. 4

Controllo della completezza dei fascicoli

In vigore dal 25 feb 2011
Controllo della completezza dei fascicoli 1.   Entro tre mesi a decorrere dal ricevimento della domanda, lo Stato membro relatore verifica se i fascicoli allegati alla domanda contengono tutti gli elementi previsti nell’ mediante l’elenco di controllo di cui all’, paragrafo 1, lettera d). Verifica altresì le richieste di riservatezza di cui all’, paragrafo 2, e l’elenco delle prove e degli studi presentati conformemente all’, paragrafo 2. 2.   Qualora manchino uno o più degli elementi previsti nell’, lo Stato membro relatore ne informa il richiedente e fissa un termine per la loro presentazione; questo termine non deve superare i tre mesi. 3.   Se alla scadenza del termine di cui al paragrafo 2 il richiedente non ha comunicato gli elementi mancanti, lo Stato membro relatore informa il richiedente, la Commissione e gli altri Stati membri che la domanda è respinta. 4.   Se i fascicoli allegati alla domanda contengono tutti gli elementi previsti nell’, lo Stato membro relatore notifica al richiedente, alla Commissione, agli altri Stati membri e all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l’Autorità») che la domanda è completa. Dopo aver ricevuto la suddetta notifica, il richiedente trasmette immediatamente i fascicoli agli altri Stati membri, alla Commissione e all’Autorità, comprese le informazioni riguardanti le parti dei fascicoli per le quali era stata richiesta la riservatezza a norma dell’, paragrafo 2. 5.   Entro quattro mesi dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 4, si adotta una decisione conformemente all’, paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE che stabilisce che i fascicoli presentati soddisfano i requisiti di cui agli allegati II e III di tale direttiva (di seguito «decisione sulla completezza»).
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