Art. 7
Trasmissione e consultazione del progetto di relazione di valutazione
In vigore dal 25 feb 2011
Trasmissione e consultazione del progetto di relazione di valutazione
1. Entro trenta giorni dal ricevimento, l’Autorità trasmette al richiedente e agli altri Stati membri il progetto di relazione di valutazione dello Stato membro relatore. Se entro tale termine di trenta giorni l’Autorità non riceve il fascicolo di cui all’, paragrafo 1, essa trasmette la relazione non appena riceve il fascicolo.
Gli Stati membri e il richiedente sono autorizzati a presentare osservazioni scritte all’Autorità per un periodo di due mesi.
2. L’Autorità mette a disposizione del pubblico il progetto di relazione di valutazione, escluse le informazioni in relazione alle quali il richiedente ha presentato una richiesta motivata di trattamento riservato conformemente all’ della direttiva 91/414/CEE.
L’Autorità concede al richiedente due settimane di tempo entro le quali quest’ultimo può chiedere che alcune parti del progetto di relazione di valutazione rimangano riservate.
Storico versioni
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