Art. 10

Accesso alla relazione di riesame

In vigore dal 25 feb 2011
Accesso alla relazione di riesame La relazione di riesame completata, ad eccezione delle parti riguardanti informazioni riservate contenute nei fascicoli e qualificate come tali conformemente all’ della direttiva 91/414/CEE, è messa a disposizione del pubblico per consultazione.
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