Art. 12
Tasse
In vigore dal 25 feb 2011
Tasse
1. Gli Stati membri possono richiedere il pagamento di tasse o diritti per recuperare i costi connessi con l’attività da essi svolta in applicazione del presente regolamento.
2. Gli Stati membri provvedono a che le tasse e i diritti di cui al paragrafo 1:
a)
siano stabiliti in modo trasparente; nonché
b)
corrispondano al costo totale effettivo del lavoro svolto, a meno che non sia di pubblico interesse ridurli.
Storico versioni
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