Art. 12

Tasse

In vigore dal 25 feb 2011
Tasse 1.   Gli Stati membri possono richiedere il pagamento di tasse o diritti per recuperare i costi connessi con l’attività da essi svolta in applicazione del presente regolamento. 2.   Gli Stati membri provvedono a che le tasse e i diritti di cui al paragrafo 1: a) siano stabiliti in modo trasparente; nonché b) corrispondano al costo totale effettivo del lavoro svolto, a meno che non sia di pubblico interesse ridurli.
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Tasse (Art. 12 Regolamento (UE) 2011/188) — Testo vigente | Portale Normativo