Art. 29
Prescrizioni specifiche applicabili a taluni movimenti di sottoprodotti di origine animale tra territori della Federazione russa
In vigore dal 25 feb 2011
Prescrizioni specifiche applicabili a taluni movimenti di sottoprodotti di origine animale tra territori della Federazione russa
1. L'autorità competente autorizza il transito specifico su strada o ferrovia nell'Unione tra i posti d'ispezione frontalieri di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE, di partite di sottoprodotti di origine animale provenienti da e destinati alla Federazione russa, direttamente o attraverso un altro paese terzo, purché:
a)
la partita venga sigillata presso il posto di ispezione frontaliero di ingresso nell'Unione dai servizi veterinari dell'autorità competente con un sigillo numerato progressivamente;
b)
ogni pagina dei documenti che scortano la partita di cui all' della direttiva 97/78/CE rechi il timbro «SOLO PER IL TRANSITO ATTRAVERSO L'UE VERSO LA RUSSIA» apposto dal veterinario ufficiale dell'autorità competente responsabile del posto d'ispezione frontaliero;
c)
siano soddisfatti i requisiti procedurali di cui all' della direttiva 97/78/CE;
d)
la partita sia certificata come ammissibile al transito dal documento veterinario comune di ingresso di cui al regolamento (CE) n. 136/2004, allegato III, rilasciato dal veterinario ufficiale presso il posto d'ispezione frontaliero di ingresso.
2. Non sono consentite operazioni di scarico o di immagazzinaggio secondo la definizione di cui all', paragrafo 4, o all' della direttiva 97/78/CE, delle partite di cui sopra sul territorio di uno Stato membro.
3. L'autorità competente effettua regolari controlli volti a verificare che il numero delle partite e i quantitativi dei prodotti in uscita dal territorio dell'Unione corrispondano a quelli in entrata.
Storico versioni
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