Art. 28

Importazione e transito di campioni commerciali e articoli da esposizione

In vigore dal 25 feb 2011
Importazione e transito di campioni commerciali e articoli da esposizione 1.   L'autorità competente può autorizzare l'importazione e il transito di campioni commerciali conformemente alle norme particolari di cui all'allegato XIV, capo III, sezione 2, punto 1 del presente regolamento. 2.   Gli operatori che trattano campioni commerciali si conformano alle norme particolari applicabili al trattamento e allo smaltimento di campioni commerciali di cui all'allegato XIV, capo III, sezione 2, punti 2 e 3 del presente regolamento. 3.   L'autorità competente può autorizzare l'importazione e il transito di articoli da esposizione conformemente alle norme particolari di cui all'allegato XIV, capo III, sezione 3 del presente regolamento. 4.   Gli operatori che trattano articoli da esposizione ottemperano alle condizioni di imballaggio, trattamento e smaltimento di articoli da esposizione di cui all'allegato XIV, capo III, sezione 3 del presente regolamento.
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Importazione e transito di campioni commerciali e articoli da esposizione (Art. 28 Regolamento (UE) 2011/142) — Testo vigente | Portale Normativo