Art. 27
Importazione e transito di campioni destinati alla ricerca e di campioni diagnostici
In vigore dal 25 feb 2011
Importazione e transito di campioni destinati alla ricerca e di campioni diagnostici
1. L'autorità competente può autorizzare l'importazione e il transito di campioni destinati alla ricerca e di campioni diagnostici, comprendenti prodotti derivati o sottoprodotti di origine animale, inclusi quelli di cui all', paragrafo 1, in condizioni che garantiscono il controllo dei rischi per la salute pubblica e animale.
Tali condizioni precisano almeno quanto segue:
a)
l'introduzione della partita deve essere stata previamente autorizzata dall'autorità competente dello Stato membro di destinazione; e
b)
la partita deve essere trasportata direttamente dal punto di ingresso nell'Unione all'utilizzatore autorizzato.
2. Gli operatori presentano i campioni destinati alla ricerca e i campioni diagnostici destinati ad essere importati tramite uno Stato membro diverso dallo Stato membro di destinazione, a un posto d'ispezione frontaliero riconosciuto dell'Unione di cui alla decisione 2009/821/CE, allegato I. Al posto d'ispezione frontaliero tali campioni non vengono sottoposti a controlli veterinari ai sensi della direttiva 97/78/CE, capo I. L'autorità competente del posto d'ispezione frontaliero informa l'autorità competente dello Stato membro di destinazione dell'ingresso dei campioni destinati alla ricerca e dei campioni diagnostici mediante il sistema TRACES.
3. Gli operatori che trattano campioni per la ricerca o campioni diagnostici ottemperano alle prescrizioni particolari applicabili allo smaltimento di campioni per la ricerca o campioni diagnostici di cui all'allegato XIV, capo III, sezione 1 del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2011:142:oj#art-27