Art. 26
Immissione sul mercato, importazione ed esportazione di taluni materiali di categoria 1
In vigore dal 25 feb 2011
Immissione sul mercato, importazione ed esportazione di taluni materiali di categoria 1
L'autorità competente può autorizzare l'immissione sul mercato, inclusa l'importazione, e l'esportazione di pelli ottenute da animali sottoposti a trattamenti illeciti ai sensi dell', paragrafo 2, lettera d), della direttiva 96/22/CE, o dell', lettera b), della direttiva 96/23/CE, di intestini di ruminanti con o senza contenuto e di ossa e prodotti a base di ossa contenenti la colonna vertebrale e il cranio purché:
a)
tali materiali non siano classificati come materiali di categoria 1 ottenuti dai seguenti animali:
i)
animali sospettati di essere affetti da TSE ai sensi del regolamento (CE) n. 999/2001;
ii)
animali nei quali è stata confermata ufficialmente la presenza di TSE;
iii)
animali abbattuti nel quadro di misure di eradicazione delle TSE;
b)
tali materiali non siano destinati a uno degli impieghi seguenti:
i)
alimentazione di animali;
ii)
applicazione sul terreno dal quale si alimentano gli animali d'allevamento;
iii)
produzione di:
—
prodotti cosmetici, quali definiti all', paragrafo 1, della direttiva 76/768/CEE;
—
dispositivi medici impiantabili attivi, quali definiti all', paragrafo 2, lettera c), della direttiva 90/385/CEE;
—
dispositivi medici, quali definiti all', paragrafo 2, lettera a), della direttiva 93/42/CEE;
—
dispositivi medico-diagnostici in vitro, quali definiti all', paragrafo 2, lettera b), della direttiva 98/79/CE;
—
medicinali veterinari, quali definiti all', paragrafo 2, della direttiva 2001/82/CE;
—
medicinali, quali definiti all', paragrafo 2, della direttiva 2001/83/CE;
c)
i materiali siano importati con un'etichetta e siano conformi alle prescrizioni specifiche applicabili a taluni spostamenti di sottoprodotti di origine animale di cui all'allegato XIV, capo IV, sezione 1 del presente regolamento;
d)
i materiali siano importati conformemente alle prescrizioni di certificazione sanitaria di cui alla legislazione nazionale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2011:142:oj#art-26