Art. 26

Immissione sul mercato, importazione ed esportazione di taluni materiali di categoria 1

In vigore dal 25 feb 2011
Immissione sul mercato, importazione ed esportazione di taluni materiali di categoria 1 L'autorità competente può autorizzare l'immissione sul mercato, inclusa l'importazione, e l'esportazione di pelli ottenute da animali sottoposti a trattamenti illeciti ai sensi dell', paragrafo 2, lettera d), della direttiva 96/22/CE, o dell', lettera b), della direttiva 96/23/CE, di intestini di ruminanti con o senza contenuto e di ossa e prodotti a base di ossa contenenti la colonna vertebrale e il cranio purché: a) tali materiali non siano classificati come materiali di categoria 1 ottenuti dai seguenti animali: i) animali sospettati di essere affetti da TSE ai sensi del regolamento (CE) n. 999/2001; ii) animali nei quali è stata confermata ufficialmente la presenza di TSE; iii) animali abbattuti nel quadro di misure di eradicazione delle TSE; b) tali materiali non siano destinati a uno degli impieghi seguenti: i) alimentazione di animali; ii) applicazione sul terreno dal quale si alimentano gli animali d'allevamento; iii) produzione di: — prodotti cosmetici, quali definiti all', paragrafo 1, della direttiva 76/768/CEE; — dispositivi medici impiantabili attivi, quali definiti all', paragrafo 2, lettera c), della direttiva 90/385/CEE; — dispositivi medici, quali definiti all', paragrafo 2, lettera a), della direttiva 93/42/CEE; — dispositivi medico-diagnostici in vitro, quali definiti all', paragrafo 2, lettera b), della direttiva 98/79/CE; — medicinali veterinari, quali definiti all', paragrafo 2, della direttiva 2001/82/CE; — medicinali, quali definiti all', paragrafo 2, della direttiva 2001/83/CE; c) i materiali siano importati con un'etichetta e siano conformi alle prescrizioni specifiche applicabili a taluni spostamenti di sottoprodotti di origine animale di cui all'allegato XIV, capo IV, sezione 1 del presente regolamento; d) i materiali siano importati conformemente alle prescrizioni di certificazione sanitaria di cui alla legislazione nazionale.
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Immissione sul mercato, importazione ed esportazione di taluni materiali di categoria 1 (Art. 26 Regolamento (UE) 2011/142) — Testo vigente | Portale Normativo