Art. 25
Importazione, transito ed esportazione di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati
In vigore dal 25 feb 2011
Importazione, transito ed esportazione di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati
1. Sono vietati l'importazione e il transito nell'Unione dei seguenti sottoprodotti di origine animale:
a)
stallatico non trasformato;
b)
piume, parti di piume e piumino non trattati;
c)
cera d'api sotto forma di favi.
2. L'importazione e il transito nell'Unione dei seguenti sottoprodotti di origine animale non sono sottoposti a condizioni di polizia sanitaria:
a)
lana e peli sottoposti a lavaggio industriale o altro trattamento in modo da garantire che non rimangano rischi inaccettabili;
b)
pellicce sottoposte ad essiccazione a una temperatura ambiente di 18 °C per almeno due giorni, con un'umidità del 55 %.
3. Gli operatori si conformano alle seguenti prescrizioni specifiche, di cui all'allegato XIV del presente regolamento, applicabili all'importazione e al transito nell'Unione di taluni sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati di cui all'articolo 41, paragrafo 3, e all'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1069/2009:
a)
le prescrizioni specifiche applicabili all'importazione e al transito di materiali di categoria 3 e di prodotti derivati destinati ad usi nella catena dei mangimi, diversi dagli alimenti per animali da compagnia o animali da pelliccia, di cui al capo I del suddetto allegato;
b)
le prescrizioni specifiche applicabili all'importazione e al transito di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati destinati ad usi all'esterno della catena dei mangimi di cui al capo II del suddetto allegato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2011:142:oj#art-25