Art. 13

Disposizioni transitorie: adattamento degli atti di base esistenti

In vigore dal 16 feb 2011
Disposizioni transitorie: adattamento degli atti di base esistenti 1.   Laddove gli atti di base adottati prima dell’entrata in vigore del presente regolamento prevedano l’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione conformemente alla decisione 1999/468/CE, si applicano le seguenti disposizioni: a) qualora l’atto di base faccia riferimento all’ della decisione 1999/468/CE, si applica la procedura consultiva di cui all’ del presente regolamento; b) qualora l’atto di base faccia riferimento all’ della decisione 1999/468/CE, si applica la procedura d’esame di cui all’ del presente regolamento, fatta eccezione per l’, paragrafo 4, secondo e terzo comma; c) qualora l’atto di base faccia riferimento all’ della decisione 1999/468/CE, si applica la procedura d’esame di cui all’ del presente regolamento e si considera che l’atto di base preveda che, in assenza di un parere, la Commissione non possa adottare il progetto di atto di esecuzione, come previsto all’, paragrafo 4, secondo comma, lettera b); d) qualora l’atto di base faccia riferimento all’ della decisione 1999/468/CE, si applica l’ del presente regolamento; e) qualora l’atto di base faccia riferimento agli della decisione 1999/468/CE, si applicano gli del presente regolamento. 2.   Gli del presente regolamento si applicano a tutti i comitati esistenti ai fini del paragrafo 1. 3.   L’ del presente regolamento si applica solo alle procedure vigenti che fanno riferimento all’ della decisione 1999/468/CE. 4.   Le disposizioni transitorie di cui al presente articolo non pregiudicano la natura degli atti pertinenti.
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