Art. 10

Informazioni sui lavori dei comitati

In vigore dal 16 feb 2011
Informazioni sui lavori dei comitati 1.   La Commissione tiene un registro dei lavori dei comitati che contiene: a) un elenco dei comitati; b) gli ordini del giorno delle riunioni dei comitati; c) i resoconti sommari corredati dagli elenchi delle autorità e degli organismi cui appartengono le persone designate dagli Stati membri a rappresentarli; d) i progetti di atti di esecuzione su cui i comitati sono invitati a esprimere un parere; e) i risultati delle votazioni; f) i progetti di atti di esecuzione definitivi che fanno seguito alla presentazione di pareri dei comitati; g) le informazioni riguardanti l’adozione del progetto di atti di esecuzione definitivi da parte della Commissione; nonché h) i dati statistici sul lavoro dei comitati. 2.   La Commissione pubblica inoltre una relazione annuale sul lavoro dei comitati. 3.   Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno accesso alle informazioni di cui al paragrafo 1 in conformità delle norme applicabili. 4.   Contemporaneamente al loro invio ai membri del comitato, la Commissione mette a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio i documenti di cui al paragrafo 1, lettere b), d) ed f), informandoli anche della disponibilità di detti documenti. 5.   I riferimenti di tutti i documenti di cui al paragrafo 1, lettere da a) a g), e le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera h), sono resi pubblici nel registro.
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