Art. 10
Informazioni sui lavori dei comitati
In vigore dal 16 feb 2011
Informazioni sui lavori dei comitati
1. La Commissione tiene un registro dei lavori dei comitati che contiene:
a)
un elenco dei comitati;
b)
gli ordini del giorno delle riunioni dei comitati;
c)
i resoconti sommari corredati dagli elenchi delle autorità e degli organismi cui appartengono le persone designate dagli Stati membri a rappresentarli;
d)
i progetti di atti di esecuzione su cui i comitati sono invitati a esprimere un parere;
e)
i risultati delle votazioni;
f)
i progetti di atti di esecuzione definitivi che fanno seguito alla presentazione di pareri dei comitati;
g)
le informazioni riguardanti l’adozione del progetto di atti di esecuzione definitivi da parte della Commissione; nonché
h)
i dati statistici sul lavoro dei comitati.
2. La Commissione pubblica inoltre una relazione annuale sul lavoro dei comitati.
3. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno accesso alle informazioni di cui al paragrafo 1 in conformità delle norme applicabili.
4. Contemporaneamente al loro invio ai membri del comitato, la Commissione mette a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio i documenti di cui al paragrafo 1, lettere b), d) ed f), informandoli anche della disponibilità di detti documenti.
5. I riferimenti di tutti i documenti di cui al paragrafo 1, lettere da a) a g), e le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera h), sono resi pubblici nel registro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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