Art. 10 · Informazioni sui lavori dei comitati

Art. 10

Informazioni sui lavori dei comitati

In vigore dal 16 feb 2011
Informazioni sui lavori dei comitati 1.   La Commissione tiene un registro dei lavori dei comitati che contiene: a) un elenco dei comitati; b) gli ordini del giorno delle riunioni dei comitati; c) i resoconti sommari corredati dagli elenchi delle autorità e degli organismi cui appartengono le persone designate dagli Stati membri a rappresentarli; d) i progetti di atti di esecuzione su cui i comitati sono invitati a esprimere un parere; e) i risultati delle votazioni; f) i progetti di atti di esecuzione definitivi che fanno seguito alla presentazione di pareri dei comitati; g) le informazioni riguardanti l’adozione del progetto di atti di esecuzione definitivi da parte della Commissione; nonché h) i dati statistici sul lavoro dei comitati. 2.   La Commissione pubblica inoltre una relazione annuale sul lavoro dei comitati. 3.   Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno accesso alle informazioni di cui al paragrafo 1 in conformità delle norme applicabili. 4.   Contemporaneamente al loro invio ai membri del comitato, la Commissione mette a disposizione del Parlamento europeo e del Consiglio i documenti di cui al paragrafo 1, lettere b), d) ed f), informandoli anche della disponibilità di detti documenti. 5.   I riferimenti di tutti i documenti di cui al paragrafo 1, lettere da a) a g), e le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera h), sono resi pubblici nel registro.
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