Art. 11

Diritto di controllo del Parlamento europeo e del Consiglio

In vigore dal 16 feb 2011
Diritto di controllo del Parlamento europeo e del Consiglio Nel caso in cui l’atto di base sia adottato secondo la procedura legislativa ordinaria, sia il Parlamento europeo sia il Consiglio possono, in qualsiasi momento, comunicare alla Commissione di ritenere che, a loro avviso, un progetto di atto di esecuzione ecceda i poteri d’esecuzione previsti nell’atto di base. In tal caso, la Commissione riesamina il progetto di atto di esecuzione, tenendo conto delle posizioni espresse, e informa il Parlamento europeo e il Consiglio se essa intende mantenere, modificare o ritirare il progetto di atto di esecuzione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2011:182:oj#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Diritto di controllo del Parlamento europeo e del Consiglio (Art. 11 Regolamento (UE) 2011/182) — Testo vigente | Portale Normativo