Art. 7
Adozione di atti di esecuzione in casi eccezionali
In vigore dal 16 feb 2011
Adozione di atti di esecuzione in casi eccezionali
In deroga all’, paragrafo 3, e all’, paragrafo 4, secondo comma, la Commissione può adottare un progetto di atto di esecuzione, nel caso in cui esso debba essere adottato senza indugio per evitare il verificarsi di crisi significative dei mercati nel settore dell’agricoltura o di un rischio agli interessi finanziari dell’Unione, ai sensi dell’articolo 325 TFUE.
In questo caso, la Commissione presenta immediatamente l’atto di esecuzione adottato al comitato di appello. Qualora quest’ultimo esprima un parere negativo sull’atto di esecuzione adottato, la Commissione abroga immediatamente tale atto. Qualora il comitato di appello esprima un parere positivo o non sia espresso alcun parere, l’atto di esecuzione rimane in vigore.
Storico versioni
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