Art. 6
Rinvio al comitato di appello
In vigore dal 16 feb 2011
Rinvio al comitato di appello
1. Il comitato di appello esprime il proprio parere con la maggioranza prevista dall’, paragrafo 1.
2. Fino a quando un parere non è espresso, ogni membro del comitato di appello può proporre modifiche al progetto di atto di esecuzione e il presidente può decidere se modificarlo o no.
Il presidente si adopera per trovare soluzioni che incontrino il più ampio sostegno possibile in seno al comitato di appello.
Il presidente informa il comitato di appello del modo in cui si è tenuto conto delle discussioni e delle proposte di modifiche, in particolare per quanto riguarda le proposte di modifiche che sono state ampiamente sostenute in seno al comitato di appello.
3. Nei casi in cui il comitato di appello esprima un parere positivo, la Commissione adotta il progetto di atto di esecuzione.
Nei casi in cui non è espresso alcun parere, la Commissione può adottare il progetto di atto di esecuzione.
Nei casi in cui il comitato di appello esprima un parere negativo, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione.
4. In deroga al paragrafo 3, per l’adozione di misure definitive multilaterali di salvaguardia, in mancanza di un parere positivo votato con la maggioranza di cui all’, paragrafo 1, la Commissione non adotta il progetto di misure.
5. In deroga al paragrafo 1, fino al 1o settembre 2012 il comitato di appello esprime il proprio parere sul progetto di misure definitive antidumping o compensative a maggioranza semplice dei suoi membri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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