Art. 7

Trasmissione delle notifiche

In vigore dal 10 gen 2011
Trasmissione delle notifiche 1.   Le notifiche sono trasmesse utilizzando i modelli forniti dal punto di contatto della Commissione. 2.   Tutti i campi pertinenti dei modelli vanno compilati per consentire la chiara identificazione dei prodotti e dei rischi coinvolti e per fornire le informazioni disponibili sulla rintracciabilità. I dizionari di dati forniti dal punto di contatto della Commissione vanno usati il più possibile. 3.   Le notifiche sono classificate secondo le definizioni di cui all’ in una delle categorie a seguire: a) notifica originale: i) notifica di allarme; ii) notifica di informazione per follow-up; iii) notifica di informazione per attenzione; iv) notifica di respingimento alla frontiera; b) notifica di follow-up. 4.   Nella notifica sono indicati i membri della rete chiamati a dare un seguito alla notifica stessa. 5.   Tutti i documenti pertinenti vanno allegati alla notifica e spediti al punto di contatto della Commissione senza ritardi ingiustificati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2011:16(1):oj#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo