Art. 7
Trasmissione delle notifiche
In vigore dal 10 gen 2011
Trasmissione delle notifiche
1. Le notifiche sono trasmesse utilizzando i modelli forniti dal punto di contatto della Commissione.
2. Tutti i campi pertinenti dei modelli vanno compilati per consentire la chiara identificazione dei prodotti e dei rischi coinvolti e per fornire le informazioni disponibili sulla rintracciabilità. I dizionari di dati forniti dal punto di contatto della Commissione vanno usati il più possibile.
3. Le notifiche sono classificate secondo le definizioni di cui all’ in una delle categorie a seguire:
a)
notifica originale:
i)
notifica di allarme;
ii)
notifica di informazione per follow-up;
iii)
notifica di informazione per attenzione;
iv)
notifica di respingimento alla frontiera;
b)
notifica di follow-up.
4. Nella notifica sono indicati i membri della rete chiamati a dare un seguito alla notifica stessa.
5. Tutti i documenti pertinenti vanno allegati alla notifica e spediti al punto di contatto della Commissione senza ritardi ingiustificati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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