Art. 8
Verifica della notifica
In vigore dal 10 gen 2011
Verifica della notifica
Prima di trasmettere una notifica a tutti i membri della rete, il punto di contatto della Commissione:
a)
ne controlla la completezza e la leggibilità e verifica se sono stati scelti i dati appropriati dai dizionari di cui all’, paragrafo 2;
b)
controlla la correttezza della base giuridica citata per i casi di non conformità riscontrati; in ogni caso, se è stato identificato un rischio, la notifica è trasmessa anche in caso di base giuridica non corretta;
c)
controlla che l’oggetto della notifica rientri nell’ambito della rete come definito all’articolo 50 del regolamento (CE) n. 178/2002;
d)
garantisce che le informazioni essenziali contenute nella notifica siano in una lingua facilmente comprensibile da tutti i membri della rete;
e)
controlla il soddisfacimento delle prescrizioni di cui al presente regolamento;
f)
identifica nelle notifiche il ripetersi dello stesso operatore professionale e/o pericolo e/o paese d’origine.
Al fine di rispettare i termini di trasmissione, la Commissione può apportare piccole modifiche alla notifica, preventivamente concordate con il membro notificante, prima di inviarla.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2011:16(1):oj#art-8