Art. 6

Notifiche di follow-up

In vigore dal 10 gen 2011
Notifiche di follow-up 1.   Se un membro della rete dispone di informazioni complementari sul rischio o sul prodotto oggetto di una notifica originale, tramite il proprio punto di contatto esso trasmette immediatamente una notifica di follow-up al punto di contatto della Commissione. 2.   Se un membro della rete richiede informazioni di follow up relative ad una notifica originale, tali informazioni sono fornite nella misura del possibile e senza ritardi ingiustificati. 3.   Quando in seguito al ricevimento di una notifica originale si esegue un intervento come descritto all’articolo 50, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 178/2002, il membro che lo ha eseguito invia immediatamente informazioni dettagliate in merito al punto di contatto della Commissione tramite notifica di follow-up. 4.   Se l’intervento di cui al paragrafo 3 consiste nel bloccare un prodotto e nel rispedirlo ad un distributore con sede in un altro paese membro: a) il membro che esegue l’intervento fornisce le informazioni pertinenti sul prodotto rispedito tramite notifica di follow-up, salvo che tali informazioni non fossero già integralmente incluse nella notifica originale; b) il paese membro cui sono rispediti i prodotti fornisce informazioni in merito alle misure adottate in relazione a tali prodotti tramite notifica di follow-up. 5.   Il punto di contatto della Commissione trasmette le notifiche di follow-up a tutti i membri della rete senza ritardi ingiustificati ed entro 24 ore nel caso di notifiche di follow-up relative a notifiche di allarme.
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Notifiche di follow-up (Art. 6 Regolamento (UE) 2011/16) — Testo vigente | Portale Normativo