Art. 5
Notifiche di respingimento alla frontiera
In vigore dal 10 gen 2011
Notifiche di respingimento alla frontiera
1. I membri della rete inviano notifiche di respingimento alla frontiera al punto di contatto della Commissione senza ritardi ingiustificati. La notifica comprende tutte le informazioni disponibili, in particolare, in merito al rischio e al prodotto da cui tale rischio deriva.
2. Il punto di contatto della Commissione trasmette le notifiche di respingimento alla frontiera ai posti d’ispezione frontalieri come definiti nella direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (5) e ai punti designati di entrata di cui al regolamento (CE) n. 882/2004.
Storico versioni
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