Art. 4

Notifiche di informazione

In vigore dal 10 gen 2011
Notifiche di informazione 1.   I membri della rete inviano notifiche di informazione al punto di contatto della Commissione senza ritardi ingiustificati. La notifica comprende tutte le informazioni disponibili, in particolare, in merito al rischio e al prodotto da cui tale rischio deriva. 2.   Il punto di contatto della Commissione trasmette le notifiche di informazione a tutti i membri della rete senza ritardi ingiustificati, previa verifica a norma dell’.
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