Art. 2
Compiti dei membri della rete
In vigore dal 10 gen 2011
Compiti dei membri della rete
1. I membri della rete garantiscono il funzionamento efficiente della rete nel territorio soggetto alla loro giurisdizione.
2. Ciascun membro della rete designa un punto di contatto e lo comunica al punto di contatto della Commissione unitamente a informazioni dettagliate sulle persone che lo gestiscono e ai rispettivi recapiti. Tali informazioni sono inviate utilizzando il modello informativo dei punti di contatto che dovrà essere fornito dal punto di contatto della Commissione.
3. Il punto di contatto della Commissione mantiene ed aggiorna l’elenco dei punti di contatto e lo mette a disposizione di tutti i membri della rete. I membri della rete informano immediatamente il punto di contatto della Commissione di qualsiasi cambiamento riguardante i rispettivi punti di contatto e i relativi recapiti.
4. Il punto di contatto della Commissione fornisce ai membri della rete modelli da utilizzare ai fini della notifica.
5. Ai fini della rete, i membri della stessa garantiscono una comunicazione efficace tra i loro punti di contatto e le autorità competenti nel territorio soggetto alla loro giurisdizione, da un lato, e tra i loro punti di contatto e il punto di contatto della Commissione, dall’altro. In particolare essi:
a)
istituiscono una rete di comunicazione efficace tra i loro punti di contatto e tutte le autorità competenti nel territorio soggetto alla loro giurisdizione al fine di consentire la trasmissione immediata delle notifiche alle autorità competenti chiamate ad adottare i provvedimenti opportuni e la mantengono costantemente in buono stato;
b)
definiscono i ruoli e le responsabilità dei loro punti di contatto e di quelli delle autorità competenti nel territorio soggetto alla loro giurisdizione relativamente alla redazione e alla trasmissione delle notifiche inviate al punto di contatto della Commissione come pure alla valutazione e alla diffusione delle notifiche ricevute dal punto di contatto della Commissione.
6. Tutti i punti di contatto garantiscono la disponibilità di un funzionario di turno reperibile al di fuori dell’orario d’ufficio per le comunicazioni d’emergenza 24 ore al giorno 7 giorni su 7.
Storico versioni
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