Art. 1
Definizioni
In vigore dal 10 gen 2011
Definizioni
Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni riportate nei regolamenti (CE) n. 178/2002 e (CE) n. 882/2004, si intende per:
1.
«rete», il sistema di allarme rapido per la notifica di un rischio diretto o indiretto per la salute umana dovuto agli alimenti o ai mangimi di cui all’articolo 50 del regolamento (CE) n. 178/2002;
2.
«membro della rete», uno Stato membro, la Commissione, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e qualsiasi paese candidato, paese terzo o organizzazione internazionale che abbia stipulato un accordo con l’Unione europea a norma dell’articolo 50, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 178/2002;
3.
«punto di contatto», il punto di contatto designato che rappresenta il membro della rete;
4.
«notifica di allarme», una notifica di un rischio che richiede o potrebbe richiedere un’azione rapida in un altro paese membro;
5.
«notifica di informazione», una notifica di un rischio che non richiede un’azione rapida in un altro paese membro;
a)
«notifica di informazione per follow-up», una notifica di informazione relativa a un prodotto già presente o che potrebbe essere immesso sul mercato in un altro paese membro;
b)
«notifica di informazione per attenzione», una notifica di informazione relativa a un prodotto che:
i)
è presente solo nel paese membro notificante; o
ii)
non è stato immesso sul mercato; o
iii)
non è più sul mercato;
6.
«notifica di respingimento alla frontiera», una notifica di respingimento di una partita, di un container o di un carico di alimenti o di mangimi come descritta all’articolo 50, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 178/2002;
7.
«notifica originale», una notifica di allarme, una notifica di informazione o una notifica di respingimento alla frontiera;
8.
«notifica di follow-up», una notifica contenente informazioni supplementari rispetto ad una notifica originale;
9.
«operatori professionali», operatori del settore alimentare e operatori del settore dei mangimi come definiti nel regolamento (CE) n. 178/2002 o operatori economici come definiti nel regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2011:16(1):oj#art-1