Art. 1

Definizioni

In vigore dal 10 gen 2011
Definizioni Ai fini del presente regolamento, oltre alle definizioni riportate nei regolamenti (CE) n. 178/2002 e (CE) n. 882/2004, si intende per: 1. «rete», il sistema di allarme rapido per la notifica di un rischio diretto o indiretto per la salute umana dovuto agli alimenti o ai mangimi di cui all’articolo 50 del regolamento (CE) n. 178/2002; 2. «membro della rete», uno Stato membro, la Commissione, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e qualsiasi paese candidato, paese terzo o organizzazione internazionale che abbia stipulato un accordo con l’Unione europea a norma dell’articolo 50, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 178/2002; 3. «punto di contatto», il punto di contatto designato che rappresenta il membro della rete; 4. «notifica di allarme», una notifica di un rischio che richiede o potrebbe richiedere un’azione rapida in un altro paese membro; 5. «notifica di informazione», una notifica di un rischio che non richiede un’azione rapida in un altro paese membro; a) «notifica di informazione per follow-up», una notifica di informazione relativa a un prodotto già presente o che potrebbe essere immesso sul mercato in un altro paese membro; b) «notifica di informazione per attenzione», una notifica di informazione relativa a un prodotto che: i) è presente solo nel paese membro notificante; o ii) non è stato immesso sul mercato; o iii) non è più sul mercato; 6. «notifica di respingimento alla frontiera», una notifica di respingimento di una partita, di un container o di un carico di alimenti o di mangimi come descritta all’articolo 50, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 178/2002; 7. «notifica originale», una notifica di allarme, una notifica di informazione o una notifica di respingimento alla frontiera; 8. «notifica di follow-up», una notifica contenente informazioni supplementari rispetto ad una notifica originale; 9. «operatori professionali», operatori del settore alimentare e operatori del settore dei mangimi come definiti nel regolamento (CE) n. 178/2002 o operatori economici come definiti nel regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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