Art. 10

Scambio di informazioni con i paesi terzi

In vigore dal 10 gen 2011
Scambio di informazioni con i paesi terzi 1.   Se il prodotto oggetto di notifica è originario di o è distribuito in un paese terzo, la Commissione informa il paese terzo senza ritardi ingiustificati. 2.   Fatte salve le disposizioni specifiche contenute in accordi stipulati a norma dell’articolo 50, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 178/2002, il punto di contatto della Commissione prende contatto con l’eventuale unico punto di contatto designato nel paese terzo allo scopo di rafforzare la comunicazione anche attraverso l’uso delle tecnologie dell’informazione. Il punto di contatto della Commissione trasmette al punto di contatto del paese terzo notifiche per attenzione o per follow-up secondo la gravità del rischio.
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